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OGGETTO: Ordinanza ex art. 50 D. Lgs. 267/2000 recante ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus covid-19 nel territorio del Comune di Messina.

 

Riservato all’Ufficio Proponente
prot. n. 72665
del 11.03.2020
Richiesta pubblicazione Albo
Pretorio on-line
PROT. N. 3462 DEL 11.03.2020

 

ORDINANZA N. 60
DEL 11.03.2020


CITTÀ DI MESSINA

Gabinetto del Sindaco
OGGETTO: Ordinanza ex art. 50 D. Lgs. 267/2000 recante ulteriori misure per il contenimento e il
contrasto del diffondersi del virus covid-19 nel territorio del Comune di Messina.
IL SINDACO
Premesso che con DPCM dell’8 marzo 2020 Art. 1 sono state adottate le “Misure urgenti di
contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza,
Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola,
Vercelli, Padova, Treviso, Venezia.
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia
e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino,
Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, sono
adottate le seguenti misure:
a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al
presente articolo, nonche' all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati
da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero spostamenti per motivi di
salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) e'
fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti
sociali, contattando il proprio medico curante;
c) divieto assoluto di mobilita' dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla
misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici
o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonche' delle sedute
di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai
giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all'interno di impianti sportivi
utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le
associazioni e le societa' sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare
i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i
dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano;
e) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di
efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo
ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r);
f) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
Riservato all’Ufficio Proponente
prot. n. 72665
del 11.03.2020
Richiesta pubblicazione Albo
Pretorio on-line
PROT. N. 3462 DEL 11.03.2020
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g) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonche' gli eventi in luogo pubblico o privato,
ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in
luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub,
scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei
predetti luoghi e' sospesa ogni attivita';
h) sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 65, e le attivita' didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche'
della frequenza delle attivita' scolastiche e di formazione superiore, comprese le Universita' e le
Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master,
corsi per le professioni sanitarie e universita' per anziani, nonche' i corsi professionali e le attivita'
formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in
ogni caso la possibilita' di svolgimento di attivita' formative a distanza ad esclusione dei corsi
per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale,
nonche' delle attivita' dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Al fine di mantenere il
distanziamento sociale, e' da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono
sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare
la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi
per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;
i) l'apertura dei luoghi di culto e' condizionata all'adozione di misure organizzative tali da
evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi,
e tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza tra loro di almeno un
metro di cui all'allegato 1 lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle
funebri;
l) sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
m) sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la
valutazione dei candidati e' effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalita'
telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi
gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per
il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalita' a
distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui
all'allegato 1 lettera d);
n) sono consentite le attivita' di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del
gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilita' del rispetto della distanza di
sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della
sospensione dell'attivita' in caso di violazione;
o) sono consentite le attivita' commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a
condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalita' contingentate o
comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle
caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di
rispettare la distanza di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), tra i visitatori, con sanzione
della sospensione dell'attivita' in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o
organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro,
le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
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p) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonche' del personale le
cui attivita' siano necessarie a gestire le attivita' richieste dalle unita' di crisi costituite a livello
regionale;
q) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalita' di collegamento
da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica
utilita' e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il
rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), ed
evitando assembramenti;
r) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonche'
gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali,
il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la
possibilita' del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1
lettera d), con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso di violazione. In presenza di
condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), le richiamate strutture dovranno essere
chiuse. La chiusura non e' disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi
alimentari, il cui gestore e' chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione
dell'attivita' in caso di violazione;
s) sono sospese le attivita' di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere,
centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di
assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
t) sono sospesi gli esami di idoneita' di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile aventi sede nei territori
di cui al presente articolo; con apposito provvedimento dirigenziale e' disposta, in favore dei
candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione, la
proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.
Che con successivo DPCM del 9 marzo 2020 “Considerati l'evolversi della situazione
epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul
territorio nazionale; Ritenuto necessario estendere all'intero territorio nazionale le misure gia'
previste dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020;
Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di
piu' ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformita'
nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;
Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle
finanze, nonche' i Ministri dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti,
dell'universita' e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le
politiche giovanili e lo sport e per gli affari regionali e le autonomie, nonche' sentito il Presidente
della Conferenza dei presidenti delle regioni;sono state emesse ulteriori e più stringenti misure che
di seguito si citano:
Art. 1
Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale
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1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio
nazionale.
2. Sull'intero territorio nazionale e' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi
pubblici o aperti al pubblico.
3. La lettera d) dell'art. 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e' sostituita
dalla seguente: «d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in
luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute
di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro
partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito
esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi
sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto
senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le societa' sportive, a mezzo del
proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di
diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi
partecipano; lo sport e le attivita' motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione
che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;».
Art. 2
Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci
fino al 3 aprile 2020.
2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti le misure
di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 ove
incompatibili con la disposizione dell'art. 1 del presente decreto.
Richiamato l’art. 35 del D.L. del 2 marzo 2020 n. 9 a norma del quale “A seguito dell’adozione delle
misure statali di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-10 non possono
essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a
fronteggiare l’emergenza predetta in contrasto con le disposizioni statali”
Preso atto che l’evoluzione del contagio ha subito un incremento sull’intero territorio nazionale tale
che, secondo il bollettino diffuso dalla Protezione Civile il 10 marzo 2020, in Italia, dall’inizio
dell’epidemia di Coronavirus, risultano n. 10.149 persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2,
529 in più rispetto a lunedì 9 marzo 2020 e che di queste, n. 631 persone sono decedute (+ 168) e solo
n. 1.004 sono state dichiarate guarite.
Che attualmente i soggetti positivi risultano in numero non inferiore a n. 8.514 con un aumento di
ben 619 unità rispetto al giorno antecedente il citato comunicato, per cui si rende evidentemente
necessaria l’adozione di provvedimenti di attuazione del DPCM 8 marzo 2020, come richiamato dal
DPCM 9 marzo 2020.
Che con comunicato dell’11 marzo 2020, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato
“pandemia” l’emergenza Coronavirus che si è diffusa in 90 Paesi, con un bilancio, alla data del
comunicato, di 119.711 contagiati e 4.350 morti.
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Tenuto conto che a seguito dell’annuncio dell’emanando DPCM dell’8 marzo 2020 si è registrato un
massiccio spostamento di soggetti dal Nord al Sud Italia e che di conseguenza a Messina i casi di
infezione di COVID-19 sono in crescente evoluzione.
Preso atto che il sistema sanitario siciliano, ed in particolare quello messinese, non sarebbe
strutturalmente in grado di far fronte a situazioni simili a quelle già registrate nei territori del Nord
Italia già delimitati con la zona rossa;
Constata la necessità ed urgenza di limitare nel territorio urbano il diffondersi del virus mediante una
complessiva e stringente azione di limitazione della circolazione degli individui per il tempo
necessario strettamente ad evitare la trasmissione dell’infezione in un contesto territoriale in cui le
strutture sanitarie non sarebbero non in grado di riservare accurate ed appropriate cure nei confronti
di un numero rilevante di soggetti infettati;
Ritenuto che le misure disposte dal Governo con il DPCM 8 marzo 2020 debbano essere dotate di un
provvedimento di attuazione con efficacia dispositiva e sanzionatoria diretta nei confronti di quanti
vivono e lavorano all’interno del territorio del Comune di Messina al fine di contenere l’emergenza
epidemiologica da COVID-19.
Ritenuto possibile, al fine di contenere l’emergenza epidemiologica da COVID 19, rafforzare nel
territorio comunale le misure disposte dal Governo con il DPCM 9 marzo 2020.
Considerato inoltre che a seguito dell’entrata in vigore del DPCM 9 marzo 2020, è stata accertata la
violazione delle disposizioni con riferimento alla mancata chiusura delle attività di bar dopo le ore
18,00 ed una generale inosservanza dell’invito ad astenersi dal circolare sia verso l’esterno che
all’interno del territorio comunale, non avendo la cittadinanza colto l’importanza delle disposizioni
governative volte a contenere la circolazione delle persone fisiche nell’ottica del contrasto al contagio
del COVID 19 anche a causa della carenza del carattere dispositivo e ordinatorio delle stesse.
Che ai sensi dell’art. 35 D.L. 2 marzo 2020 n. 9 resta salvo il potere per il Sindaco di adottare
ordinanze dirette a fronteggiare l’emergenza sanitaria da contagio del COVID-19 ampliandone le
previsioni a condizione che le stesse non rendano inefficaci le stringenti disposizioni statali già in
vigore.
Vista la L.R. 22 dicembre 1999 n. 28;
Visto il DPCM 8 marzo 2020 art. 1 e ss.;
Visto il DPCM 9 marzo 2020 art. 1 e ss.,
Visto l’art. 50 del TUEL, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, comma 5 ai sensi del quale
“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale
le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità
locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità
locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o
degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della
vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei
residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione
di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi
compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle
regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti
territoriali regionali”.
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- Per tutta la durata di efficacia del DPCM 9 marzo 2020, e dunque fino al 3 aprile 2020, salvo
eventuali proroghe e/o revoche che venissero disposte con provvedimenti statali,
ORDINA
1) Il divieto di ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio del
Comune di Messina, nonché all'interno del territorio del Comune di Messina, salvo che per
gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità
ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ comunque consentito il rientro presso il proprio
domicilio, abitazione o residenza.
2) A chiunque si sposti in ambito urbano ed extra urbano di avere con sé ed esibire a richiesta
delle Forze dell’Ordine l’autocertificazione secondo il modello messo a disposizione dal
Ministero degli Interni, ove dichiari il motivo del suo spostamento, consapevole delle
responsabilità cui va incontro chi rende dichiarazioni false e mendaci.
3) La limitazione dell’attività di tutti gli uffici comunali e la collocazione in ferie d’ufficio di
tutto il personale cui sono affidati compiti non connessi allo svolgimento dei servizi essenziali
e attivazione della modalità di lavoro agile (smart working) per i dipendenti i cui compiti
consentono tale modalità di prestazione lavorativa;
4) La sospensione del ricevimento del pubblico da parte degli uffici pubblici ricadenti nel
territorio comunale che dovranno favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di
ferie del personale non necessario a garantire l’effettuazione dei servizi essenziali e
l’attivazione della modalità di lavoro agile (smart working) per i dipendenti i cui compiti
consentono tale modalità di prestazione lavorativa;
5) La sospensione dell’attività di tutti gli esercizi commerciali del settore alimentare e del settore
non alimentare, artigianali, di produzione di beni e servizi, tenuto conto delle seguenti
modalità ed eccezioni:
a) Sono sospese le attività di ottici, rivendita di giornali e riviste; attività produttive di beni
e/o servizi, attività di vendita di generi non alimentari; acconciatori; estetisti; tatuatori,
tinto lavanderie, commercio all’ingrosso di generi non alimentare;
b) E’ sospesa l’attività dei mercati di genere non alimentare;
c) Per il settore alimentare è sospesa l’attività di bar, gelateria, pasticceria e di ristorazione,
ivi compreso il servizio di asporto e/o di consegna a domicilio;
d) Per il settore alimentare è consentita l’attività dei supermercati, dei punti vendita di generi
alimentari, dei panifici e attività di panificazione;
e) E’ consentita l’apertura dei mercati di genere alimentare;
f) E’ consentita l’attività delle farmacie e delle parafarmacie;
g) E’ consentita l’apertura degli esercizi commerciali per la vendita di prodotti alimentari
per gli animali nella fascia oraria 8,00 – 13,00, con obbligo di chiusura nei giorni prefestivi
e festivi;
h) E’ consentita l’apertura dei distributori di carburante;
i) E’ consentita l’apertura dei Concessionari dei Monopoli di Stato;
j) E’ consentita l’attività di ristorazione delle mense sociali e assistenziali;
6) Disattivare tutti i distributori automatici di cibi, bevande e generi vari che siano collocati sul
territorio comunale.
7) La sospensione di tutti gli studi e ambulatori medici, diagnostici, di analisi cliniche, estetici,
con esclusione degli studi dei medici di famiglia e di pediatri di famiglia, fatte salve
comprovate esigenze ed urgenze che dovranno essere dichiarate dal titolare dell’attività sotto
la sua personale responsabilità.
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8) La sospensione di tutti gli studi veterinari e delle cliniche veterinarie, fatte salve comprovate
esigenze ed urgenze che dovranno essere dichiarate dal titolare dell’attività sotto la sua
personale responsabilità.
9) La sospensione dell’attività di ricevimento della clientela di tutti gli studi tecnici e
professionali, ovvero di tutte le categorie che sono iscritte ad un apposito Albo o Collegio,
fatti salvi i casi di necessità derivanti da comprovate circostanze che non consentono
differimento.
10) La sospensione di tutte le attività che costituiscono esercizio di impresa, in forma individuale
o associata, operante in qualunque settore, ad esclusione delle imprese che prestano attività di
pronto intervento o forniscono servizi essenziali e che vendono e/o riforniscono gas liquefatto
in bombola per le utenze non servite dal servizio di metanodotto e/o riforniscono le bombole
di ossigeno per esigenze terapeutiche, e/o che gestiscono il rapporto con l’utenza per i servizi
relativi alle reti di luce, acqua, gas e telefonia (sia per interventi amministrativi che tecnici).
11) La sospensione di tutti termini previsti nei provvedimenti autorizzatori e/o licenze e/o
permessi rilasciati dal Comune di Messina, con esclusione degli interventi destinatari di messa
in sicurezza a tutela della pubblica e privata incolumità; le imprese ed il personale tecnico
impiegati nell’esecuzione di tali interventi sono autorizzati a prestare l’opera prevista fino alla
loro messa in sicurezza.
12) Al gestore dei supermercati, punti vendita di generi alimentari, farmacie e parafarmacie di
predisporre e assicurare le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d) DPCM 8 marzo 2020, con sanzione
della sospensione dell' attività in caso di violazione.
13) Ad AMAM SpA di procedere, fermo restando l’iter amministrativo da definire in merito ai
crediti pregressi, alla rimozione temporanea dei sistemi di riduzione e/o interruzione sulle
portate idriche delle utenze morose secondo ordine di priorità dettato da criticità e necessità
di fornitura del servizio.
14) Alle Società Partecipate e Aziende Speciali del Comune di Messina di sospendere l’attività di
tutti gli uffici disponendo le ferie d’ufficio per tutto il personale non necessario a garantire
l’effettuazione dei servizi essenziali, attivando tutte le procedure relativi allo smart working
ove possibile, e rimodulando il servizio esterno, riducendo la prestazione in modo
proporzionale alla prevedibile riduzione del numero dell’utenza per effetto dell’ottemperanza
delle disposizioni della presente ordinanza.
15) Alle Società Partecipate e le Aziende Speciali devono trasmettere entro le ore 18,00 del 13
marzo 2020 al Segretario Generale del Comune di Messina i provvedimenti che sono stati
assunti in ossequio della presente ordinanza.
16) Alla Social City di assicurare lo svolgimento dei servizi di assistenza essenziali, senza
interruzione alcuna a favore dell’utenza debole.
17) A tutti coloro che gestiscono o esercitano i servizi pubblici essenziali, titolari di concessioni
governative, statali e regionali, di predisporre e assicurare le condizioni per garantire il rispetto
della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d) DPCM 8
marzo 2020, con sanzione della sospensione dell' attività in caso di violazione.
18) Alle Banche ed alla Poste SpA di rimodulare il servizio secondo le disposizioni della presente
ordinanza, sospendendo i servizi destinati al pubblico e garantendo il livello minimo
essenziale del servizio anche mediante l’attivazione, ove non già presenti, degli sportelli
automatici BANCOMAT e POSTAMAT che dovranno essere mantenuti in perfetto esercizio,
con pronta e continua disponibilità di moneta contante per tutta la durata di efficacia della
presente ordinanza.
DISPONE
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Che la Polizia Municipale e la Polizia Metropolitana di Messina eseguano i controlli per il rispetto
della presente ordinanza;
Che il Segretario Comunale e Direttore Generale impartisca le disposizioni per l’attivazione degli
istituti contrattuali delle ferie e della realizzazione dello smart working.
Che le Società Partecipate adottino ogni provvedimento necessario alla ottemperanza della presente
Ordinanza, disponendo di conseguenza in conformità a quanto ordinato al punto n. 13.
L'invio di copia della presente Ordinanza alla Polizia Municipale, alla Polizia Metropolitana, alle
Forze di Polizia operanti sul territorio.
AVVERTE
Che per quanto non espressamente disposto nella presente ordinanza, restano ferme le disposizioni di
cui al DPCM 8 marzo 2020 come richiamate dal DPCM del 9 marzo 2020.
Che le violazioni della presente ordinanza, fatte salve le sanzioni, anche penali, previste dalla
normativa statale e/o regionale, saranno punite con l’applicazione della Sanzione Amministrativa
Pecuniaria compresa tra il minimo edittale di € 25,00 ed il massimo di € 500,00 stabilendo il
pagamento in misura ridotta di € 450,00 ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, oltre la
sospensione dell’attività per il periodo di durata della presente ordinanza nel rispetto della vigente
normativa di settore.
Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R della Sezione
Sicilia entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni dalla pubblicazione.
La presente Ordinanza entra in vigore dalle ore 21,00 del 13/03/2020 e avrà durata fino al 3 aprile
2020 e sarà prorogabile qualora dovessero ancora sussistere i caratteri di contingibilità ed urgenza
che l’hanno determinata.
DISPONE
Che la presente Ordinanza venga comunicata a
- S.E. Prefetto di Messina
- Sig. Questore di Messina
- Comandante Provinciale dei Carabinieri
- Comandante Provinciale della Guardia di Finanza
- Comandante dei VV.FF. di Messina
- Comandante della Capitaneria di Porto di Messina
- Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto
- Polizia Municipale di Messina
- Polizia Metropolitana
IL SINDACO
(On. Cateno De Luca)

Ultima modifica il Giovedì, 12 Marzo 2020 08:13
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